Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA PUGLIA – ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE IN BREVE
” A.I.C. PUGLIA – APS ”

(iscritta al n. 319/FG del Registro Reg. APS)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs 117/17, una associazione di promozione sociale denominata “Associazione Italiana Celiachia PUGLIA – APS”, anche “AIC PUGLIA APS”, con sede legale nel Comune di Foggia; il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città della Regione Puglia dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.

L’associazione è apolitica, aconfessionale e la sua struttura è democratica e l’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L’associazione ha durata illimitata.

L’Associazione è parte integrante della Federazione di enti che si riconoscono sotto la denominazione comune “Associazione Italiana Celiachia” e riconosce in AIC nazionale il soggetto di riferimento per la disciplina delle regole associative interne e lo svolgimento delle attività comuni; l’associazione fa pertanto proprie tutte le disposizioni statutarie, regolamentari assunte nel tempo da AIC nazionale, impegnando l’ente e i propri aderenti a rispettarle, in quanto compatibili con il suo status di associazione di promozione sociale.

 

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nel miglioramento della qualità della vita delle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme anche DE.

Le finalità sono perseguite mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati all’AIC Nazionale  della quale l’associazione fa parte.

L’associazione, al fine di perseguire le sopra citate finalità, realizza, in via principale, attività di interesse generale nei seguenti ambiti, in relazione a:

·  interventi e servizi sociali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del D Lgs 117/17, :

assistenza ai celiaci e alle loro famiglie sulla gestione della malattia , l’accesso ai diritti ad essi riconosciuti e  del la terapia con dieta senza glutine,

· interventi e prestazioni sanitarie di cui all’ all’articolo 5, comma 1, lettera b) del D Lgs 117/17, :

o  prestazioni di specialisti (dietisti, psicologi e altri operatori sanitari) sulla terapia e follow up della celiachia e DE

· prestazioni socio sanitarie, di cui all’ all’articolo 5, comma 1, lettera c) del D Lgs 117/17, :

· attività di educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) del D Lgs 117/17

divulgazione della conoscenza scientifica relativa alla diagnosi e trattamento della celiachia e DE, specificamente rivolta alla classe medica e agli operatori sanitari interessati alla diagnosi e al trattamento del paziente celiaco o con DE

diffondere la conoscenza  e l’educazione sull’alimentazione senza glutine nell’ambito della ristorazione collettiva e del settore alimentare, pubblico e privato

selezionare, formare e aggiornare il personale dei locali che propongono menù e alimenti senza glutine  per consentire alle persone celiache di seguire in sicurezza la dieta senza glutine anche al di fuori delle mura domestiche

organizzazione di iniziative di divulgazione su celiachia e DE

· attività di organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale di cui  all’articolo 5, comma 1, lettera i) del D Lgs 117/17, :

o  realizzare attività di aggregazione sociale con particolare riguardo a quelle giovanili, atte a ridurre il disagio connesso alla diagnosi di celiachia e DE

o  realizzazione di materiale editoriale per informare gli associati di AIC PUGLIA APS e le loro famiglie sulla conoscenza della celiachia, sulla dieta sg e l’accesso ai diritti

· attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 5, c 1, lettera t) del D Lgs 117/17:

promuovere iniziative sportive con l’ obiettivo di avvicinare i giovani alle attività associative e per diffondere il messaggio dell’importanza della compliance alla dieta che permette ai celiaci una vita conforme alle attività e agli stili di vita prevalenti

·   beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all’art 5 c 1, lettera u) :

Cessione gratuita di alimenti senza glutine ai celiaci di popolazioni in situazioni di particolare svantaggio;

servizi di supporto di associazioni partner impegnate nell’assistenza a categorie in situazioni di svantaggio, con specifico riferimento all’informazione sulla dieta senza glutine.

· promozione della tutela dei diritti sociali e dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 5, c 1, lettera w) del D Lgs 117/17:

sensibilizzazione delle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie per il miglioramento dell’assistenza ai pazienti di celiachia e DE e l’accesso alle tutele e ai diritti

promozione di rapporti con istituzioni ed enti aventi scopi e programmi coerenti con gli obiettivi di AIC PUGLIA APS, come ad esempio le unità territoriali delle società mediche SIMG, SIP, etc

raccolta dati territoriali presso le istituzioni locali sulla diffusione della celiachia e della DE

promuovere la conoscenza della celiachia e della DE attraverso l’utilizzo di strumenti di divulgazione rivolti a specifici target (esempio scuole di ogni ordine e grado) e alla popolazione generale

promuovere la corretta e piena applicazione dei diritti sanciti dalla L. 123/05 e seguenti, finalizzata al pieno inserimento dei celiaci nella società

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale. Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi.

 

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Gli enti associati APS devono essere in numero almeno doppio rispetto agli altri enti associati.

Chi intende divenire associato, deve presentare apposita domanda alla segreteria regionale. Acquisterà la qualifica di associato versando la quota associativa annuale di prima iscrizione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta di ammissione dell’aspirante socio; se la rigetta, entro 60 giorni deve motivare la delibera e comunicarla all’interessato. Quest’ultimo può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Non sono ammesse adesioni che prevedano la partecipazione temporanea all’associazione.

 

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

–      eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, se non incompatibili con quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento interno;

–      esaminare i libri sociali;

–      essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

–      frequentare i locali dell’associazione;

–      partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

–      concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

–      essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, se impegnati in attività associative;

–      prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

In relazione al diritto di esaminare i libri sociali, g li associati possono richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri soci si fa nno carico della non divulgazione degli stessi e che l’esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantir e loro la conoscenza dei fatti dell’organizzazione

Gli associati hanno l’obbligo di:

–      rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

–      svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

–      versare la quota associativa di rinnovo entro il 31 marzo dell’anno in corso.

Gli associati devono inoltre rispettare gli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’associazione ad AIC nazionale, scaturenti da statuto, regolamento  riferibili o prodotte da AIC nazionale.

L’associazione, che ai sensi dell’articolo 1 del presente statuto si riconosce in AIC nazionale, si fa parte attiva affinché da parte di soci e degli organi associativi siano conosciute e rispettate tutte le norme regolamentari di AIC nazionale, quali ad esempio quelle relative il Codice Etico.

 

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione, morosità.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione del Collegio dei Probiviri  su richiesta del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo che ne prende atto.

L’esclusione degli associati per morosità è automatica, senza bisogno di alcuna deliberazione.

Qualora l’associato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all’associazione e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono organi dell’associazione:

–      l’Assemblea;

–      il Consiglio Direttivo;

–      il Presidente;

–      l’Organo di controllo;

–      il Collegio dei Probiviri.

 

ART. 7
(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Non sono ammesse deleghe sia per l’Assemblea Ordinaria che per la Straordinaria. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante pubblicazione sul sito web nonché comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile di ogni anno, per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

–      nomina e revocai componenti degli organi associativi, salvo il Presidente che viene nominato dal Consiglio Direttivo;

–      nomina l’Organo di controllo;

–      approva il bilancio di esercizio;

–      approva il bilancio sociale, ove previsto;

–      delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

–      approva l’eventuale regolamento interno;

–      delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

–      su ogni altro argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

–      delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

–      delibera lo scioglimento dell’Associazione regionale e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale;

–      delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e il voto favorevole dei  2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati .

L’Assemblea è presieduta dal Presidente di AIC PUGLIA APS che nomina un Segretario per la redazione del verbale.

 

ART. 8
(Consiglio Direttivo)

Al Consiglio Direttivo spetta l’Amministrazione Ordinaria e Straordinaria dell’Associazione, esso ha tutte le facoltà e i poteri per il conseguimento dei fini sociali. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,ove previsto;

– deliberare l’ammissione degli associati e richiedere al Collegio dei Probiviri di deliberare in merito alla loro espulsione;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– determinare l’importo della quota associativa;

– redigere modifiche allo Statuto e all’eventuale Regolamento interno dell’Associazione da sottoporsi all’approvazione dell’Assemblea;

– nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;

– nomina le Commissioni di lavoro;

– nomina il Consulente Scientifico Regionale;

– nomina i Dietisti con la funzione di Consulenti per la Dietologia e Formazione;

– avere la facoltà di nominare, tra gli Associati esterni al Consiglio Direttivo, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

– ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 2 (due) membri tra i primi due votati per ognuna delle provincie pugliesi. Gli associati di ciascuna provincia, intervenuti all’Assemblea, eleggono 2 Consiglieri tra i candidati della stessa provincia.

I Consiglieri eletti durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

All’atto dell’accettazione della carica i Consiglieri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dalla legge. Il Consigliere, che nel corso del suo mandato, si trovasse in condizioni di conflitto d’interessi con gli scopi associativi, deve darne immediatamente comunicazione agli altri Consiglieri ed astenersi dal partecipare ad atto, deliberazione e votazione ove si possa verificare e concretizzare il conflitto d’interessi. Al conflitto d’interessi si applica l’art. 2475-ter del codice civile.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con fax o posta elettronica inviata dalla Segreteria Regionale, almeno 10 giorni prima, con l’obbligo della conferma di lettura del destinatario.

Le riunioni saranno tenute nella sede legale o altro luogo all’interno della Regione Puglia.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare altri membri, quando, durante il mandato, per qualsiasi ragione vengono a mancare alcuni di quelli in carica; i membri cooptati dovranno essere nominati seguendo la graduatoria in ordine decrescente tra i primi dei non eletti della stessa provincia. Al venir meno di tutti i Consiglieri della stessa provincia, si provvederà ad indire elezioni provinciali per la nomina dei nuovi Consiglieri.

Il Tesoriere e il Segretario, individuati dal Consiglio Direttivo,  potranno essere anche non membri effettivi del Consiglio Direttivo Regionale. In questo caso, essi potranno essere presenti alle riunioni del suddetto consiglio, prendere la parola, ma non avranno diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può nominare figure esterne agli Organi sociali, anche non iscritte, per la realizzazione e gestione di progetti necessari per il raggiungimento di fini sociali.

I compiti del Tesoriere e del Segretario sono rinviati ed enunciati nell’eventuale Regolamento interno.

 

ART. 9
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente ha l’uso della firma sociale.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo  tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

ART. 10
(Organo di controllo)

L’Organo di controllo è monocratico ed è eletto dall’assemblea.

L’Organo di controllo, al quale si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita la revisione legale dei conti.

L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo. L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’incarico di Organo di controllo è incompatibile con la carica di Consigliere ed è altrettanto incompatibile in caso di rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado con i componenti del Consiglio Direttivo.

L’Organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza esercitare però alcun diritto di voto.

Per la durata e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

 

ART. 11
(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

ART. 12
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 11, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso l’articolo 8, comma 2 del D Lgs 117/17.

 

ART. 13
(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, rimborsi derivanti da convenzioni, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

 

ART. 14
(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo , viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

 

ART. 15
(Collegio dei Probiviri)

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da uno a due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e comunque tra coloro che non compongono il Consiglio Direttivo e che non siano incompatibili in caso di rapporto di parentela e affinità entro il 3° con i Componenti del Consiglio Direttivo. Il Collegio ha il compito:

di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

·         di esaminare il ricorso dell’aspirante socio come da art. 5 dello Statuto;

il Collegio dei Probiviri giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

La durata dell’incarico del Collegio dei Probiviri coincide con la stessa durata e scadenza dell’Organo di controllo. I Probiviri sono rieleggibili.

 

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell’associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 100mila euro.

L’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate dell’associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 1 milione di euro.

 

ART. 17
(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

–      libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

–      registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

–      libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

–      libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

–      il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

–      il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

 

ART. 18
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite d a l Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

 

ART. 19
(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

 

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale. 

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati, stabilendone i poteri.


ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D Lgs 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

 

ART. 22
(Norme transitorie e di attuazione)

Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea in sessione Straordinaria nella riunione del 29 giugno 2019, sostituisce ed annulla quello precedente.

Gli attuali Organi associativi, salvo il Collegio dei revisori dei conti, rimangono in carica fino alla naturale scadenza del relativo mandato, anche se eletti e/o nominati secondo le procedure contemplate nello Statuto precedente.

Il Collegio dei revisori dei conti decade automaticamente con l’elezione dell’Organo di Controllo.

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