Chiarimento dl Fisco: le detrazioni non comprendono gli alimenti senza glutine – Aggiornamento

Alle AIC Associate,

con piacere vi informiamo che, in seguito alla nota diffusa da AIC e riportata nella News “nr. 50/2017: Chiarimento dl Fisco: le detrazioni non comprendono gli alimenti senza glutine”, l’agenzia ANSA ha aggiornato il contenuto della notizia che riporta ora le informazioni corrette.

L’aggiornamento è stato inserito anche sul sito istituzionale http://www.celiachia.it/COMUNICAZIONE/Comunicazione.aspx?SS=110&M=1586

In merito a quanto apparso sugli organi di stampa, tra cui citiamo:

 

a proposito dell’emendamento al dl Fisco in esame in Commissione Bilancio al Senato, L’Associazione Italiana Celiachia chiarisce che le detrazioni introdotte sono rivolte agli alimenti a fini medici speciali AFMS, inseriti nella sezione A1 del Registro Nazionale di cui al Decreto del Ministero della Sanità 8.6.2001, che NON comprendono gli alimenti senza glutine destinati ai pazienti celiaci, categoria specifica contenuta nella sezione A2 del Registro Nazionale.

Gli emendamenti approvati in Commissione Bilancio non hanno, pertanto, alcun effetto sulle vigenti forme di assistenza alla malattia celiaca. In calce si riporta il testo approvato.

L’assistenza integrativa ai malati di celiachia è disciplinata, oltre che dall’ art 4 della L.123/05, dall’art 14 comma 2  del Decreto del PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI 12 gennaio 2017, che ha definito e aggiornato i Livelli Essenziali di Assistenza. Tali norme fanno esplicito riferimento agli alimenti specificamente formulati per celiaci di cui alla sezione A2 del Registro Nazionale.

Messaggio di pari contenuto sarà inserito nel nostro sito e diffuso nei canali social. Vi invitiamo a riprendere il messaggio e a utilizzarlo in caso vi siano rivolte richieste di chiarimenti.

Cordiali saluti,

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5.0.35
BIANCONIVICARIGUALDANI
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)
        1. All’articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: ”per protesi dentarie e sanitarie in genere” sono inserite le seguenti: ”, nonché dalle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro delia sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti”.
        2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 11,2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell’articolo 8 del presente decreto.»

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=17&id=01049283&idoggetto=01057674&parse=si&stampa=si&toc=no

Cordiali saluti,

Segreteria Nazionale
Gruppo AIC
Andrea Meneghini
Tel. 010.2510235 / 010.2510016
Fax 010.8449404
Via Caffaro, 10
16124 Genova
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